Protocollo 4›Titolo IV
Art. 29
131 / 161Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
In vigore dal 2 set 1999
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all', paragrafi 1 e 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonché i documenti di cui all', paragrafo 1.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR. 1 conservano per almeno tre anni il formulario di
domanda di cui all' paragrafo 2
4. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR. 1 che sono stati loro presentati.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-29