Accordo

Art. 6

In vigore dal 7 ago 1999
Ciascuna delle due Parti Contraenti contribuirà a rafforzare l'insegnamento della lingua e dellà letteratura dell'altra Parte nelle rispettive Università e nelle Istituzioni di istruzione superiore, specialmente mediante lo sviluppo di corsi e lettorati.
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urn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-6

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