Accordo
Art. 2
In vigore dal 7 ago 1999
Le due Parti Contraenti svilupperanno le relazioni di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra le Istituzioni universitarie, di istruzione e di ricerca e favoriranno lo scambio di professori e ricercatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-2