Accordo

Art. 5

In vigore dal 7 ago 1999
Le due Parti Contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra Parte, contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.
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urn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-5

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