Accordo
Art. 5
In vigore dal 7 ago 1999
Le due Parti Contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra Parte, contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-5