Accordo

Art. 10

In vigore dal 7 ago 1999
Le due Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione nel campo editoriale, mediante lo scambio di informazioni, di pubblicazioni e la partecipazione a saloni, fiere del libro, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-10

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