Accordo
Art. 10
In vigore dal 7 ago 1999
Le due Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione nel campo editoriale, mediante lo scambio di informazioni, di pubblicazioni e la partecipazione a saloni, fiere del libro, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-10