Accordo

Art. 11

In vigore dal 7 ago 1999
Le due Parti Contraenti si impegnano e porre allo studio le condizioni nelle quali ciascuna di esse potrà assicurare, su una base di reciprocità, la protezione dei diritti d'autore dei cittadini dell'altra Parte, in conformità alle rispettive disposizioni interne ed alle convenzioni multilaterali che mirano e proteggere tali diritti e ciò, mediante lo scambio di informazioni e di visite di esperti.
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urn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-11

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