Accordo
Art. 8
In vigore dal 7 ago 1999
Ciascuna delle due Parti Contraenti metterà a disposizione dell'altra Parte borse di studio universitarie, post-universitarie, di ricerca, di preparazione e di specializzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-8