Accordo
Art. 9
In vigore dal 7 ago 1999
Le due Parti Contraenti si impegneranno e considerare la possibilità di porre allo studio la valutazione dei titoli e dei diplomi universitari rilasciati dalle istituzioni riconosciute dall'altra Parte Contraente che, all'occorrenza, verrà regolamentata da un accordo sulla base di una proposta elaborata da un gruppo misto di esperti convocato, per le vie diplomatiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-9