Art. 10

LEGGE 12 luglio 1999, n. 237

In vigore dal 10 ago 1999
(Disposizioni concernenti la salvaguardia della Torre di Pisa) 1. Il termine di cui all', comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, è prorogato al 31 dicembre 1999. 2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 7 marzo 1997, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1999. 3. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal 1° gennaio 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato di cui all' della legge 7 marzo 1997, n. 53. Nota all': - La legge 7 marzo 1997, n. 53, recante: "Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1997, n. 59".
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