Art. 14
LEGGE 12 luglio 1999, n. 237
In vigore dal 10 ago 1999
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione dell', commi 9, 10 e 12, dell' e dell', pari complessivamente a lire 128.422 milioni per l'anno 1998, 80.698 milioni per l'anno 1999, 74.495 milioni per l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire 128.422 milioni per l'anno 1998, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali;
b) quanto a lire 60.698 milioni per l'anno 1999, 74.495 milioni per l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
c) quanto a lire 20.000 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell', comma 11, dell', comma 3, dell', dell', dell', comma 2, e dell', pari complessivamente a lire 22.850 milioni per l'anno 1999, lire 33.500 milioni per l'anno 2000 e lire 24.500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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