Art. 8

LEGGE 12 luglio 1999, n. 237

In vigore dal 10 ago 1999
(Impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale) 1. Per l'attuazione del piano di cui all' del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 203, i sovrintendenti, in relazione agli interventi di rispettiva competenza, per l'attuazione del piano medesimo, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 e fino al 2018, di lire 12.600 milioni. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi sovrintendenti. Si applica l'articolo 45, commi 31 e 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa di lire 73.422 milioni nel 1998, lire 3.098 milioni nel 1999 e lire 6.895 milioni nel 2000. Note all': - Il testo coordinato del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 203, recante: "Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1997, n. 155. - I commi 31 e 32 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", così dispongono: "31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità economicofinanziarie ed al fine di ridurre il costo del debito, negli stessi casi in cui è ammesso il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo netto da finanziare previsto dalla legge finanziaria. 32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui suggetti stessi".
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