Art. 13

LEGGE 12 luglio 1999, n. 237

In vigore dal 10 ago 1999
(Abrogazione di norme) 1. L'articolo 30 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, relativo alla istituzione presso il Provveditorato generale dello Stato dell'Archivio delle pubblicazioni dello Stato, è abrogato. Le pubblicazioni e le stampe di carte valori depositate presso il predetto Archivio sono trasferite alle istituzioni bibliotecarie e archivistiche nazionali individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Nota all': - L'art. 30 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, così recita: "Art. 30. - Alla dipendenza del Provveditorato generale è istituito l'Archivio delle pubblicazioni dello Stato per conservare le pubblicazioni edite dallo Stato o col suo concorso, possibilmente dalla costituzione del Regno in poi, e tutte le stampe di cartevalori. Detto Archivio è destinato anche a fornire agli studiosi che ne facciano richiesta, ragguagli bibliografici su determinati argomenti riferentisi alle raccolte dell'Archivio. Le pubblicazioni e gli stampati appartenenti all'Archivio delle pubblicazioni non possono, per qualsiasi motivo, essere portati fuori dai locali dell'Archivio medesimo".
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