Art. 6
LEGGE 12 luglio 1999, n. 237
In vigore dal 9 gen 2001
(Contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali)
1. Per le finalità previste dall', comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000.
2. Il contributo dello Stato di cui all', comma 1, lettera a), della legge 1o dicembre 1997, n. 420, è stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999.
3. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali di valorizzazione della cultura locale da realizzare in occasione dell'anno 2000.
Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001.
4. A decorrere dal 1999 è autorizzata la spesa di lire un miliardo quale contributo dello Stato all'associazione Ferrara Musica.
5. È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Società di cultura La Biennale di Venezia.
6. È autorizzata la spesa di lire un miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla fondazione Ravenna Manifestazioni.
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