Art. 6

LEGGE 12 luglio 1999, n. 237

In vigore dal 9 gen 2001
(Contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali) 1. Per le finalità previste dall', comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000. 2. Il contributo dello Stato di cui all', comma 1, lettera a), della legge 1o dicembre 1997, n. 420, è stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. 3. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali di valorizzazione della cultura locale da realizzare in occasione dell'anno 2000. Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001. 4. A decorrere dal 1999 è autorizzata la spesa di lire un miliardo quale contributo dello Stato all'associazione Ferrara Musica. 5. È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Società di cultura La Biennale di Venezia. 6. È autorizzata la spesa di lire un miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla fondazione Ravenna Manifestazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;237#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo