Art. 4
LEGGE 12 luglio 1999, n. 237
In vigore dal 10 ago 1999
(Modifiche alla legge 8 ottobre 1997, n. 352)
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell' della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono abrogati.
2. I commi 8 e 9 dell' della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono sostituiti dal seguente:
"8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attività culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attività o gli interventi, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse".
3. Per le finalità di cui all' della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni annue a decorrere dal 1999. Sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 1 dell' della citata legge n. 352 del 1997.
4. All'articolo 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori aerosol contenenti vernici è tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato può indicare sui contenitori le medesime informazioni.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata".
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici".
Note all':
- I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell' della citata legge 8 ottobre 1997, n. 352, così recitano:
" (Programmazione delle attività culturali).
- 1. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi compresi le associazioni ed i comitati, alle attività culturali dello Stato o a quelle cui lo Stato concorre finanziariamente, è regolata dal presente articolo.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il mese di agosto di ciascun anno, adotta il calendario delle iniziative culturali che si svolgeranno nel triennio successivo, indicando altresì l'eventuale piano di aumento dei livelli occupazionali.
Ai fini della programmazione gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonchè le regioni, gli enti locali, le istituzioni e gli altri enti interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, propongono l'elenco delle iniziative culturali che intendono realizzare nel triennio successivo. Possono essere svolte manifestazioni, mostre ed altre attività culturali, anche se non inserite nel calendario medesimo.
3. Il calendario delle iniziative culturali, con l'indicazione dei soggetti che vi partecipano, è divulgato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
4. Rientrano nelle attività culturali:
a) la manutenzione, la protezione, il restauro e l'acquisto delle cose indicate nell' della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni;
b) l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientificoculturale delle cose di cui alla lettera a), di convegni, nonchè gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;
c) ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientificoculturale, anche ai fini didatticopromozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali, nonchè le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni e a ricorrenze storiche;
d) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonchè gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;
e) l'organizzazione di attività e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonchè gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.
5. La partecipazione alla realizzazione delle attività culturali può avvenire mediante:
a) erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività e manifestazioni culturali;
b) erogazioni liberali in denaro a favore di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) prestazioni gratuite di servizi e cessioni gratuite di beni, in favore dei soggetti individuati nelle lettere a) e b).
6. I rapporti tra i soggetti che intendono partecipare alle attività culturali, quelli che organizzano o realizzano le attività culturali medesime e lo Stato sono regolati da apposite convenzioni secondo lo schematipo adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle convenzioni devono essere stabilite le modalità di contribuzione e le forme di manifestazione al pubblico della partecipazione all'iniziativa. Nel caso in cui l'attività o la manifestazione culturale sia di preminente interesse locale, e coinvolga gli enti locali territoriali, la convenzione può essere stipulata direttamente tra gli stessi enti locali territoriali e i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schematipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare dell'ente locale territoriale. Nel caso in cui l'attività o la manifestazione culturale coinvolga le regioni, la convenzione può essere stipulata direttamente con i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schematipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare.
7. Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito il fondo per le iniziative e le attività culturali. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 5 sono riassegnate con decreti del Ministro del tesoro al predetto fondo. Nel caso di attività o manifestazioni culturali di preminente interesse locale, e che coinvolgano le regioni e gli enti locali territoriali, le somme derivanti ai sensi del comma 5 sono assegnate direttamente al bilancio degli stessi enti interessati, con destinazione per le finalità previste dal presente articolo".
- I commi 8 e 9 dell' della citata legge 8 ottobre 1997, n. 352, così recitano:
"8. Il Ministero per i beni culturali e ambientali mette a disposizione in apposite contabilità speciali da aprire in favore dei propri organi, ai sensi dell' del regolamento emanato con D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, i fondi necessari alla realizzazione delle attività o manifestazioni culturali.
9. Il rendiconto annuale, accompagnato dalla relazione illustrativa del funzionario delegato che lo ha emesso, è reso pubblico e portato a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse. La relazione illustrativa contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione in ordine agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti".
- L' del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concenente: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili", così dispone:
" (Contabilità speciali). - 1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa.
Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del Ministro competente, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entità dei relativi finanziamenti.
2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilità speciale stabilisce la durata massima della contabilità stessa. Il decreto è comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilità speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno.
4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilità speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalità previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilità di cui al comma 3.
5. Le contabilità speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del Tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale".
- Per l' della citata legge 8 ottobre 1997, n. 352, si veda in nota all'.
- L'art. 12 della citata legge 8 ottobre 1997, n. 352, così recita:
"Art. 12 (Norme sui generatori aerosol contenenti vernici). - 1. Chiunque produce generatori aerosol contenenti vernici è tenuto ad indicare sulle confezioni la formula chimica delle resine e dei solventi in essi contenuti. La formula chimica deve prevedere componenti neutralizzabili da solventi specificamente indicati sulla confezione stessa dalla ditta produttrice.
2. Il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1 è vietato decorso il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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