Art. 10 · LEGGE 12 luglio 1999, n. 237

Art. 10

LEGGE 12 luglio 1999, n. 237

In vigore dal 10 ago 1999
(Disposizioni concernenti la salvaguardia della Torre di Pisa) 1. Il termine di cui all', comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, è prorogato al 31 dicembre 1999. 2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 7 marzo 1997, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1999. 3. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal 1° gennaio 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato di cui all' della legge 7 marzo 1997, n. 53. Nota all': - La legge 7 marzo 1997, n. 53, recante: "Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1997, n. 59".
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