Accordo
Art. 7
In vigore dal 26 giu 1999
1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica di Finlandia copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
2. il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua finlandese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.
Fatto a Lussemburgo il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;198#art-a-7