Art. 1
In vigore dal 26 giu 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i protocolli e gli accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla convenzione di applicazione dell'accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;198#art-rd-1