Art. 2
In vigore dal 26 giu 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli ed agli accordi di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto rispettivamente da ciascuno degli atti stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;198#art-rd-2