Accordo
Art. 6
In vigore dal 26 giu 1999
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato del Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica di Finlandia.
Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purchè il presente accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.
3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;198#art-a-6