Accordo
Art. 3
In vigore dal 26 giu 1999
Gli agenti di cui all'articolo 41, 7 comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:
l. gli agenti della polizia,
2. i funzionari del servizio di sorveglianza delle frontiere,
3. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41, 10 comma della convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;198#art-a-3