Protocollo

Art. 4

In vigore dal 26 giu 1999
1. Il presente Protocollo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserve di ratifica o di approvazione. 2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali è entrato in vigore l'Accordo e il Governo della Repubblica di Finlandia avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrerà in Vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati, purchè il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente. 3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo è depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica loro altresì la data della sua entrata in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-05-27;198#art-p-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo