Accordo

Art. 2

In vigore dal 26 giu 1999
1. Gli agenti di cui all'articolo 40, 4 comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: a. gli agenti di polizia, b. i funzionari del servizio di sorveglianza delle frontiere perquanto riguarda la tratta di persone di cui all'articolo 40, 7 comma della Convenzione del 1990, c. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40, 6 comma della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi. 2. L'autorità di cui all'articolo 40, 5 comma della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: L'Ufficio nazionale di ricerca.
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