Accordo

Art. 8

In vigore dal 26 giu 1999
1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Danimarca copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990 nella versione in lingua danese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
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