Allegato
Art. 15
Estradizione dei presunti autori di un'infrazione
In vigore dal 15 dic 1998
Estradizione dei presunti autori di un'infrazione
1. Nel caso in cui le infrazioni di cui all' non figurino come casi oggetto di estradizione in un trattato di estradizione stipulato fra gli Stati parte, si riterrà che esse vi figurino. Gli Stati parte sì impegneranno ad inserire tali infrazioni fra i casi di estradizione in tutti i trattati che stipuleranno fra di loro.
2. Qualora ad uno Stato parte che subordini l'estradizione all'esistenza di un trattato pervenga una richiesta di estradizione di uno Stato parte con il quale non abbia stipulato alcun trattato di estradizione, esso avra facoltà di considerare la presente convenzione come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda tali infrazioni. L'estradizione sarà soggetta alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato a cui e pervenuta la richiesta.
3. Gli Stati parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconosceranno le infrazioni come casi oggetto di estradizione in conformità con le modalità previste dalla legislazione dello Stato che riceve la domanda.
4. Fra gli Stati parte, ciascuna di queste infrazioni sarà considerata, ai fini dell'estradizione, come commessa sia nel luogo in cui è stata compiuta che nel territorio degli Stati parte che hanno stabilito la loro competenza, in conformità con il paragrafo 1 o 2 dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-11-30;425#art-a-15