Allegato
Art. 10
Competenza
In vigore dal 15 dic 1998
Competenza
1. Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie a stabilire se sarà competente a giudicare delle infrazioni, di cui all' nei casi seguenti:
a) nel caso in cui l'infrazione venga commessa sul territorio di tale Stato, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato;
b) nel caso in cui il presunto autore dell'infrazione abbia la nazionalità di tale Stato;
2. Uno Stato parte potrà altresì stabilire se sarà competente a giudicare di una qualunque di tali infrazioni:
a) nel caso in cui essa venga commessa da un apolide avente residenza abituale in tale Stato;
b) nel caso in cui la vittima sia cittadino di tale i Stato;
oppure ò
c) nel caso in cui essa venga commessa allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.
3. Gli Stati parte che abbiano stabilito la propria competenza per i casi di cui al paragrafo 2 lo notificheranno al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualora essi, in un secondo momento, rinunceranno a tale competenza, lo notificheranno al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie a i stabilire se Sara competente a giudicare delle infrazioni di cui all' nel caso in cui il presunto autore dell'infrazione si trovi sul suo territorio e non venga sottoposto ad estradizione, in conformità con l', verso uno degli Stati che abbiano stabilito la loro competenza, in base al paragrafo 1 o al paragrafo 2.
5. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata in virtù della legislazione interna.
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