Allegato
Art. 13
Misure atte a consentire il perseguimento o l'estradizione
In vigore dal 15 dic 1998
Misure atte a consentire il perseguimento o l'estradizione
1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, lo Stato parte sul territorio del quale si trova il presunto autore dell'infrazione adotterà le misure previste dalla legislazione interna per assicurare la presenza dell'interessato ai fini del perseguimento o dell'estradizione.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 verranno notificate, in conformità con la legislazione interna e senza indugi, al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e, direttamente o per suo tramite:
a) allo Stato sul territorio del quale e stata commessa l'infrazione;
b) allo Stato o agli Stati di cui il presunto autore dell'infrazione è cittadino o, nel caso in cui questo sia apolide, allo Stato nel territorio del quale egli risiede abitualmente;
c) allo Stato o agli Stati di cui la vittima è cittadino;
d) a tutti gli altri Stati interessati.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-11-30;425#art-a-13