Allegato
Art. 14
Esercizio dell'azione renale contro i presunti autori delle infrazioni
In vigore dal 15 dic 1998
Esercizio dell'azione renale contro i presunti autori delle infrazioni
Lo Stato parte sul territorio del quale viene scoperto il presunto autore dell'infrazione, nel caso in cui non proceda alla sua estradizione, sottoporrà il caso, senza eccezione alcuna e senza indebito ritardo, alle autorità competenti, perché vengano esercitate le azioni penali, in base ad una procedura conforme alla sua legislazione. Le autorità adotteranno le loro decisioni con le stesse modalità seguite per le infrazioni gravi al diritto comune, in conformità con la legislazione dello Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-11-30;425#art-a-14