Allegato

Art. 17

Equo trattamento

In vigore dal 15 dic 1998
Equo trattamento 1. Tutti coloro che saranno oggetto di inchiesta o di procedimenti, per via di una delle infrazioni di cui all', dovranno godere di un trattamento e di un processo equi, nonché della completa tutela dei loro diritti in ogni fase dell'inchiesta o del procedimento. 2. Il presunto autore dell'infrazione avrà il diritto di: a) comunicare immediatamente con il rappresentante competente più vicino allo Stato o agli Stati di cui è cittadino o che sono altrimenti autorizzati a tutelare i suoi diritti o, nel caso in cui sia apolide, dello Stato che, su richiesta dell'interessato, sia disposto al tutelare i suoi interessi; b) ricevere la visita di un rappresentante di tale Stato o di tali Stati.
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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425#art-a-17

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