Allegato
Art. 12
Scambio di informazioni
In vigore dal 15 dic 1998
Scambio di informazioni
1. Nelle modalità previste dalla sua legislazione interna, qualora vi sia motivo di ritenere che il presunto autore di un'infrazione di cui all' sia fuggito dal suo terrritorio, lo Stato parte sul territorio del quale è stata commessa l' infrazione comunicherà al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e, direttamente o tramite guest'ultimo, allo Stato o agli Stati interessati, tutti i fatti pertinenti relativi all'infrazione e tutte le informazioni a disposizione in merito all'identità del suo presunto autore.
2. Quando sia stata commessa un'infrazione prevista dall', tutti gli Stati parte in possesso di informazioni relative alla vittima ed alle circostanze in i cui è stata commessa l'infrazione si sforzeranno, nelle modalità previste dalla legilazione interna, di comunicarle integralmente e rapidamente al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed allo Stato o Stati interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-11-30;425#art-a-12