Allegato

Art. 11

Prevenzione delle infrazioni contro il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato

In vigore dal 15 dic 1998
Prevenzione delle infrazioni contro il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato Gli Stati parte collaboreranno per prevenire le infrazioni di cui all', ed in particolare: a) adottando tutti i provvedimenti possibili al fine di impedire che nei rispettivi territori si preparino infrazioni destinate ad essere perpetrate all'interno o al di fuori dei loro territori; b) scambiando informazioni, in conformità con la legislazione nazionale, e coordinando i provvedimenti amministrativi e di altro genere da adottare, a seconda dei casi, allo scopo di prevenire che vengano commesse le infrazioni.
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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425#art-a-11

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