Trattato›Parte SECONDA
Art. 8
In vigore dal 20 lug 1998
Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, compresi i suoi allegati e protocolli, è modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete di tale trattato e di adattare di conseguenza il testo di alcune delle sue disposizioni.
I. Testo degli articoli del trattato
1) All'articolo 76, secondo comma, le parole "a decorrere
dall'entrata in vigore del trattato" sono sostituite da "a decorrere dal 1 gennaio 1958,".
2) Nella parte introduttiva del primo comma dell'articolo 93, le parole "Un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato, gli Stati membri aboliranno tra loro ogni dazio all'importazione..." sono sostituite da "Gli Stati membri vietano tra loro ogni dazio all'importazione...".
3) Gli articoli 94 e 95 sono abrogati.
4) All'articolo 98, secondo comma, le parole "Entro due anni
dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio..." sono sostituite da "Il Consiglio,...".
5) L'articolo 100 è abrogato.
6) L'articolo 104 è modificato come segue:
a) al primo comma, le parole "successivamente all'entrata in
vigore del presente trattato" sono sostituite da "successivamente al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione";
b) al secondo comma, le parole "successivamente all'entrata in vigore del presente trattato," sono sostituite da "successivamente alle date indicate nel comma precedente,".
7) L'articolo 105 è modificato come segue:
a) al primo comma, le parole "conclusi, prima dell'entrata in vigore del trattato stesso," sono sostituite da "conclusi prima del 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, prima della data della loro adesione,". Alla fine dello stesso comma, le parole "dall'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "dalle suddette date";
b) al secondo comma, le parole "conclusi tra il momento della firma e quello dell'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "conclusi tra il 25 marzo 1957 e il 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, tra la firma dell'atto di adesione e la data della loro adesione,".
8) All'articolo 106, primo comma, le parole "anteriormente
all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "anteriormente al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione".
9) L'articolo 108 è modificato come segue, per includere
l', l' modificato dall' del presente trattato e dall', paragrafo 1 dell'atto relativo all'elezione al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale atto contiunua ad applicarsi:
a) al posto degli , diventati sorpassati a norma dell' dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è inserito il testo degli di questo stesso atto come paragrafi 1 e 2; i nuovi paragrafi 1 e 2 sono così redatti:
"1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.
2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
Belgio 25
Danimarca 16
Germania 99
Grecia 25
Spagna 64
Francia 87
Irlanda 15
Italia 87
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 31
Austria 21
Portogallo 25
Finlandia 16
Svezia 22
Regno Unito 87
In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.";
b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, è inserito il testo
dell', paragrafo 1 del suddetto atto come
paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 è così redatto:
"3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.";
c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall' del
presente trattato, diventa il paragrafo 4;
d) il paragrafo 4, aggiunto dall' del presente
trattato, diventa il paragrafo 5.
10) All'articolo 127, il paragrafo 3 è soppresso.
11) All'articolo 138, primo comma, le parole "dalla data di
adesione" sono sostituite da "dal 1 gennaio 1995".
12) All'articolo 160 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con "Tuttavia, nelle prime nomine..." è soppresso.
13) All'articolo 181, il secondo, il terzo e il quarto comma sono soppressi.
14) Al posto dell'articolo 191, è inserito il testo adattato
dell'articolo 28,primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee; pertanto, il nuovo articolo 191 è così redatto:
"Articolo 191
La Comunità gode sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.".
15) L'articolo 198 è modificato come segue:
a) dopo il secondo comma, è inserito un terzo comma così
redatto:
"Le disposizioni del presente trattato si applicano alle
isole Aland conformemente alle disposizioni contenute nel
protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di
adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia.";
b) all'attuale terzo comma, la lettera e) riguardante le isole
Aland è soppressa.
16) All'articolo 199, primo comma, le parole "e dell'accordo
generale sulle tariffe doganali e il commercio" sono sostituite da "e dell'Organizzazione mondiale del commercio".
17) Il titolo VI, "Disposizioni relative al periodo iniziale",
comprendente la sezione 1, "Insediamento delle istituzioni", la sezione 2, "Prime disposizioni per l'applicazione del trattato" e la sezione 3, "Disposizioni applicabili a titolo transitorio", nonché gli articoli da 209 a 223, è abrogato.
18) All'articolo 225 è aggiunto il seguente nuovo comma:
"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.".
II. Allegati
L'allegato V, "Programma iniziale di ricerche e di insegnamento di cui all'articolo 215 del trattato", compresa la tabella "Ripartizione per grandi rubriche...", è soppresso.
III. Protocolli
1) Il protocollo relativo all'applicazione del trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi è soppresso.
2) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della
Comunità europea dell'energia atomica è modificato come segue:
a) le parole "HANNO DESIGNATO, a tal fine, come
plenipotenziari:",nonché l'elenco dei capi di Stato e dei
loro plenipotenziari sono soppressi;
b) le parole "I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni
poteri, riconosciuti in buona e debita forma," sono
soppresse;
c) all', è aggiunto come quarto comma il testo
adattato dell'articolo 21 del protocollo sui privilegi e
sulle immunità delle Comunità europee; pertanto, questo
nuovo quarto comma è così redatto:
"Gli articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui
privilegi e sulle immunità delle Comunità europee sono
applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al
cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di
giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni relative
all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano
nei commi precedenti.";
d) l'articolo 58 è abrogato;
e) la formula finale "IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari
sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al
presente protocollo." è soppressa;
f) l'elenco dei firmatari è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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