TrattatoParte SECONDA

Art. 8

In vigore dal 20 lug 1998
Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, compresi i suoi allegati e protocolli, è modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete di tale trattato e di adattare di conseguenza il testo di alcune delle sue disposizioni. I. Testo degli articoli del trattato 1) All'articolo 76, secondo comma, le parole "a decorrere dall'entrata in vigore del trattato" sono sostituite da "a decorrere dal 1 gennaio 1958,". 2) Nella parte introduttiva del primo comma dell'articolo 93, le parole "Un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato, gli Stati membri aboliranno tra loro ogni dazio all'importazione..." sono sostituite da "Gli Stati membri vietano tra loro ogni dazio all'importazione...". 3) Gli articoli 94 e 95 sono abrogati. 4) All'articolo 98, secondo comma, le parole "Entro due anni dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio..." sono sostituite da "Il Consiglio,...". 5) L'articolo 100 è abrogato. 6) L'articolo 104 è modificato come segue: a) al primo comma, le parole "successivamente all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "successivamente al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione"; b) al secondo comma, le parole "successivamente all'entrata in vigore del presente trattato," sono sostituite da "successivamente alle date indicate nel comma precedente,". 7) L'articolo 105 è modificato come segue: a) al primo comma, le parole "conclusi, prima dell'entrata in vigore del trattato stesso," sono sostituite da "conclusi prima del 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, prima della data della loro adesione,". Alla fine dello stesso comma, le parole "dall'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "dalle suddette date"; b) al secondo comma, le parole "conclusi tra il momento della firma e quello dell'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "conclusi tra il 25 marzo 1957 e il 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, tra la firma dell'atto di adesione e la data della loro adesione,". 8) All'articolo 106, primo comma, le parole "anteriormente all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "anteriormente al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione". 9) L'articolo 108 è modificato come segue, per includere l', l' modificato dall' del presente trattato e dall', paragrafo 1 dell'atto relativo all'elezione al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale atto contiunua ad applicarsi: a) al posto degli , diventati sorpassati a norma dell' dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è inserito il testo degli di questo stesso atto come paragrafi 1 e 2; i nuovi paragrafi 1 e 2 sono così redatti: "1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto. 2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue: Belgio 25 Danimarca 16 Germania 99 Grecia 25 Spagna 64 Francia 87 Irlanda 15 Italia 87 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 31 Austria 21 Portogallo 25 Finlandia 16 Svezia 22 Regno Unito 87 In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità."; b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, è inserito il testo dell', paragrafo 1 del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 è così redatto: "3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni."; c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall' del presente trattato, diventa il paragrafo 4; d) il paragrafo 4, aggiunto dall' del presente trattato, diventa il paragrafo 5. 10) All'articolo 127, il paragrafo 3 è soppresso. 11) All'articolo 138, primo comma, le parole "dalla data di adesione" sono sostituite da "dal 1 gennaio 1995". 12) All'articolo 160 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con "Tuttavia, nelle prime nomine..." è soppresso. 13) All'articolo 181, il secondo, il terzo e il quarto comma sono soppressi. 14) Al posto dell'articolo 191, è inserito il testo adattato dell'articolo 28,primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee; pertanto, il nuovo articolo 191 è così redatto: "Articolo 191 La Comunità gode sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.". 15) L'articolo 198 è modificato come segue: a) dopo il secondo comma, è inserito un terzo comma così redatto: "Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Aland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia."; b) all'attuale terzo comma, la lettera e) riguardante le isole Aland è soppressa. 16) All'articolo 199, primo comma, le parole "e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio" sono sostituite da "e dell'Organizzazione mondiale del commercio". 17) Il titolo VI, "Disposizioni relative al periodo iniziale", comprendente la sezione 1, "Insediamento delle istituzioni", la sezione 2, "Prime disposizioni per l'applicazione del trattato" e la sezione 3, "Disposizioni applicabili a titolo transitorio", nonché gli articoli da 209 a 223, è abrogato. 18) All'articolo 225 è aggiunto il seguente nuovo comma: "In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.". II. Allegati L'allegato V, "Programma iniziale di ricerche e di insegnamento di cui all'articolo 215 del trattato", compresa la tabella "Ripartizione per grandi rubriche...", è soppresso. III. Protocolli 1) Il protocollo relativo all'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi è soppresso. 2) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica è modificato come segue: a) le parole "HANNO DESIGNATO, a tal fine, come plenipotenziari:",nonché l'elenco dei capi di Stato e dei loro plenipotenziari sono soppressi; b) le parole "I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma," sono soppresse; c) all', è aggiunto come quarto comma il testo adattato dell'articolo 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee; pertanto, questo nuovo quarto comma è così redatto: "Gli articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti."; d) l'articolo 58 è abrogato; e) la formula finale "IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo." è soppressa; f) l'elenco dei firmatari è soppresso.
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