TrattatoParte SECONDA

Art. 7

In vigore dal 20 lug 1998
Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, compresi i suoi allegati, i protocolli e altri atti ad esso connessi, è modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete del trattato e di adattare di conseguenza il testo di alcune delle disposizioni. I. Testo degli articoli del trattato 1) All', secondo comma la parola "progressiva" è soppressa. 2) All', parte introduttiva le parole "aboliti e" sono soppresse. 3) L' è modificato come segue: a) al primo trattino, le parole "un'ALTA AUTORITÀ, appresso denominata la "Commissione"", sono sostituite da "una COMMISSIONE"; b) al secondo trattino, le parole "un'ASSEMBLEA COMUNE, appresso denominata il "Parlamento europeo"", sono sostituite da "un PARLAMENTO EUROPEO"; c) al terzo trattino, le parole "un CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI, appresso denominato il "CONSIGLIO"" sono sostituite da "un CONSIGLIO". 4) All', il paragrafo 3 è soppresso. 5) All'articolo 16, il primo e il secondo comma sono soppressi. 6) L'articolo 21 è modificato come segue, per includere l', l' modificato dall' del presente trattato e l', paragrafo 1 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale atto continua ad applicarsi: a) al posto dei paragrafi 1 e 2, divenuti obsoleti a norma dell' dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è inserito il testo degli di detto atto come paragrafi 1 e 2; questi nuovi paragrafi 1 e 2 sono così redatti: "1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto. 2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue: Belgio 25 Danimarca 16 Germania 99 Grecia 25 Spagna 64 Francia 87 Irlanda 15 Italia 87 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 31 Austria 21 Portogallo 25 Finlandia 16 Svezia 22 Regno Unito 87 In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità." b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, è inserito il testo dell', paragrafo 1 del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 è così redatto: "3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni."; c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall' del presente trattato, diventa il paragrafo 4; d) il paragrafo 4, aggiunto dall' del presente trattato, diventa il paragrafo 5. 7) All'articolo 32 bis, primo comma, le parole "dalla data di adesione" sono sostituite da "dal 1 gennaio 1995". 8) All'articolo 45 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con "Tuttavia, nelle prime nomine...," è soppresso. 9) All'articolo 50, il testo adattato dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica è inserito come nuovi paragrafi 4 e 5; pertanto, questi nuovi paragrafi 4 e 5 sono così redatti: "4. La parte delle spese del bilancio delle Comunità coperta con le imposizioni previste dall'articolo 49 è fissata in 18 milioni di unità di conto. La Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione in base alla quale il Consiglio esamina se sia il caso di adattare questa cifra all'evoluzione del bilancio delle Comunità. Il Consiglio delibera alla maggioranza prevista dall'articolo 28, quarto comma, prima frase. Tale adattamento viene fatto sulla base di una valutazione dell'evoluzione delle spese risultanti dall'applicazione del presente trattato. 5. La parte delle imposizioni destinata alla copertura delle spese di bilancio delle Comunità è attribuita dalla Commissione all'esecuzione di detto bilancio, conformemente al ritmo stabilito dai regolamenti finanziari adottati a norma dell'articolo 209, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 183, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.". 10) L'articolo 52 è abrogato. 11) Al posto dell'articolo 76 è inserito il testo adattato dell'articolo 28, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee; pertanto, questo nuovo articolo 76 è così redatto: "Articolo 76 La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.". 12) L'articolo 79 è modificato come segue: a) alla seconda frase del primo comma, la parte di frase che inizia con "per quanto concerne la Sarre..." è soppressa e il punto e virgola è sostituito da un punto; b) dopo il primo comma, è inserito un secondo comma così redatto: "Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Aland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia."; c) nell'attuale secondo comma, nella parte introduttiva, le parole "In deroga al comma precedente:" sono sostituite da "In deroga ai commi precedenti"; d) nell'attuale secondo comma, la lettera d) riguardante le isole Aland è soppressa. 13) All'articolo 84, le parole "del trattato e dei suoi allegati, dei protocolli allegati e della Convenzione sulle disposizioni transitorie" sono sostituite da "del trattato e dei suoi allegati e dei protocolli allegati." 14) L'articolo 85 è abrogato. 15) All'articolo 93, le parole "l'Organizzazione europea di cooperazione economica" sono sostituite da "l'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico". 16) All'articolo 95, terzo comma, le parole "Scaduto il periodo transitorio previsto dalla Convenzione sulle disposizioni transitorie, se difficoltà impreviste..." sono sostituite da "Se difficoltà impreviste...". 17) All'articolo 97, il testo "Il presente trattato è concluso per la durata di ciqnuant'anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore" è sostituito da "Il presente trattato scade il 23 luglio 2002.". II. Testo dell'allegato III "Acciai speciali" Alla fine dell'allegato III, le iniziali dei plenipotenziari dei capi di Stato e di governo sono soppresse. III. Protocolli e altri atti allegati al trattato 1) Sono abrogati i seguenti atti: a) lo scambio di lettere tra il governo della Repubblica federale tedesca e il governo della Repubblica francese in riguardo della Saar; b) la Convenzione relativa alle disposizioni transitorie. 2) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è modificato come segue: a) i titoli I e II del protocollo sono sostituiti dal testo dei titoli I e II del protocollo sulla Corte di giustizia della Comunità europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea; b) l'articolo 56 è abrogato e il titolo "Disposizione transitoria" che lo precede è soppresso; c) l'elenco dei firmatari è soppresso. 3) Il protocollo sulle relazioni con Il Consiglio d'Europa è modificato come segue: a) l' è abrogato; b) l'elenco dei firmatari è soppresso.
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