TrattatoParte PRIMA

Art. 5

In vigore dal 20 lug 1998
L'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, è modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) All' è aggiunto il seguente comma: "In caso di modifiche del presente articolo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità." 2) All', paragrafo 1, dopo il quinto trattino è inserito il seguente trattino: "- membro del Comitato delle Regioni,". 3) All', il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme o di una procedura basata su principi comuni e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali." 4) L' è sostituito dal testo seguente: "Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all', il Parlamento europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione per le disposizioni nazionali cui tale atto rinvia." 5) All', il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all' e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all', per la restante durata di detto periodo."
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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;209#art-t-5

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