TrattatoParte PRIMA

Art. 4

In vigore dal 20 lug 1998
Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) All'articolo 107 è aggiunto il seguente comma: "Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecento." 2) L'articolo 108 è modificato come segue: a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente: "3. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri". b) è aggiunto il seguente paragrafo: "4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri." 3) L'articolo 121 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 121 1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario Generale che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale. 3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno." 4) All'articolo 127, il primo e il secondo comma del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente: "2. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la nomina è approvata dal Parlamento europeo. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione". 5) All'articolo 132 è inserito il seguente comma come primo comma: "La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente". 6) All'articolo 146, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: "La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la Corte dei conti propongono per salvaguardare le proprie prerogative". 7) L'articolo 160 C è modificato come segue: a) il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: "La Corte dei conti presenta al Parlamento e al Consiglio europeo una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee."; b) il primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: "2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità."; c) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni della Comunità, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo. La altre istituzioni della Comunità, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunità, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni. Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunità, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinata da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunità gestite dalla Banca." 8) All'articolo 170 è aggiunto il seguente comma: "Il comitato può essere consultato dal Parlamento europeo". 9) All'articolo 179, primo comma è sostituito dal seguente testo: "La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria." 10) All'articolo 180 B, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: "1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 179 bis, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 160 C, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte." 11) È inserito il seguente articolo: "Articolo 204 1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo F.1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato. 2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto dei voti del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 118, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende la stessa proporzione di voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui all'articolo 118, paragrafo 2. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimità sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione."
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;209#art-t-4

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