Trattato›Parte SECONDA
Art. 10
In vigore dal 20 lug 1998
1. L'abrogazione o la soppressione in questa Parte di disposizioni obsolete del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica nel testo in vigore anteriormente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e l'adattamento di talune delle loro disposizioni non pregiudicano gli effetti giuridici delle disposizioni di tali trattati, in particolare quelli risultanti dai termini che gli stessi prescrivono, nè di quelle dei trattati di adesione.
2. Rimangono impregiudicati gli effetti degli atti in vigore adottati sulla base dei suddetti trattati.
3. Lo stesso vale per quanto riguarda l'abrogazione della Convenzione del 25 marzo 1957 relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee e l'abrogazione del trattato dell'8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.
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