Trattato›Parte TERZA
Art. 12
In vigore dal 20 lug 1998
1. Agli articoli, ai titoli e alle sezioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, quali modificati dalle disposizioni del presente trattato, si applica la seguente nuova numerazione, secondo le tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato del presente trattato, che ne costituiscono parte integrante.
2. I riferimenti incrociati ad articoli, titoli e sezioni nel trattato sull'Unione europea e nel trattato che istituisce la Comunità europea, nonché tra gli stessi, sono adattati di conseguenza. Lo stesso vale per quanto riguarda i riferimenti ad articoli, titoli e sezioni di tali trattati contenuti negli altri trattati comunitari.
3. I riferimenti agli articoli, titoli e sezioni dei trattati di cui al paragrafo 2 contenuti in altri strumenti o atti si intendono come riferimenti agli articoli, titoli e sezioni del trattato secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi di detti articoli secondo la nuova numerazione introdotta da alcune disposizioni dell'.
4. I riferimenti, contenuti in altri strumenti o atti, a paragrafi degli articoli dei trattati di cui agli si intendono riferiti a quei paragrafi per i quali alcune disposizioni degli hanno previsto una nuova numerazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-06-16;209#art-t-12