ProtocolloParte III

Art. 1

In vigore dal 20 lug 1998
D. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica PROTOCOLLO SULLE ISTITUZIONI NELLA PROSPETTIVA DELL'ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, Alla data dell'entrata in vigore del primo allargamento dell'Unione, nonostante l'articolo 157, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, l', paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'articolo 126, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, la Commissione sarà composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, a condizione che, entro tale data, la ponderazione dei voti in sede di Consiglio sia stata modificata, con l'introduzione di una nuova ponderazione dei voti o di un sistema di doppia maggioranza, in maniera accettabile a tutti gli Stati membri, tenendo conto di tutti i pertinenti elementi, in particolare prevedendo una compensazione per gli Stati membri che rinunciano alla possibilità di nominare un secondo membro della Commissione.
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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;209#art-p-1

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