Accordo›Titolo X
Art. 77
In vigore dal 16 mag 1998
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-77