Accordo›Titolo IX
Art. 73
In vigore dal 16 mag 1998
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si possono estendere alla Repubblica di Uzbekistan i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri nonché sviluppare altre attività di reciproco interesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-73