Accordo›Titolo X
Art. 74
In vigore dal 16 mag 1998
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli , la Repubblica di Uzbekistan beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-74