Accordo›Titolo XI
Art. 79
In vigore dal 16 mag 1998
1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Uzbekistan dall'altro.
2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Repubblica di Uzbekistan.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-79