AccordoTitolo XI

Art. 82

In vigore dal 16 mag 1998
Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT/OMC, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT/OMC dai membri dell'OMC.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-82

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