Accordo›Titolo XI
Art. 78
In vigore dal 16 mag 1998
È istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazione con l'accordo di entrambe le Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-78