Accordo›Titolo VIII
Art. 72
Immigrazione illegale
In vigore dal 16 mag 1998
Immigrazione illegale
1. Gli Stati membri e la Repubblica di Uzbekistan convengono di collaborare per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale. A tal fine:
- la Repubblica di Uzbekistan accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;
- ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, in base alla definizione comunitaria, presenti illegalmente sul territorio della Repubblica di Uzbekistan su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità.
Gli stati membri e la Repubblica di Uzbekistan, inoltre, forniranno ai loro cittadini i documenti d'identità all'uopo necessari.
2. La Repubblica di Uzbekistan accetta di concludere accordi bilaterali con gli Stati membri che lo richiedono onde stabilire gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi arrivati nel territorio di uno Stato membro dalla Repubblica di Uzbekistan o che sono arrivati nel territorio della Repubblica di Uzbekistan da uno Stato membro.
3. Il consiglio di cooperazione studia altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-72