Accordo›Titolo VIII
Art. 69
In vigore dal 16 mag 1998
Le Parti collaborano al fine di prevenire attività illegali quali:
- attività illegali nel settore economico, compresa la corruzione;
- operazioni illegali di merci varie, compresi rifiuti industriali, traffico illecito di armi;
- contraffazioni.
La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; è prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori:
- elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite;
- creazione di centri di informazione;
- migliorare efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;
- formazione del personale e sviluppo di infrastrutture per la ricerca;
- elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attività illecite.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-69