Accordo›Titolo VI
Art. 67
Economia
In vigore dal 16 mag 1998
Economia
Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici.
La Comunità fornisce assistenza tecnica per:
- aiutare la Repubblica di Uzbekistan ad attuare le riforme economiche offrendo consulenze specialistiche;
- favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del konow-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia;
- migliorare la capacità della Repubblica di Uzbekistan di definire modelli economici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-67