AccordoTitolo VI

Art. 65

Dogane

In vigore dal 16 mag 1998
Dogane 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica di Uzbekistan a quello della Comunità. 2. La cooperazione comprende in particolare: - gli scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico; - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Repubblica di Uzbekistan; - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto delle merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare il Titolo VIII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.
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