ProtocolloParte II

Art. 3

PRINCIPI DI BASE

In vigore dal 5 dic 1997
PRINCIPI DI BASE Le Parti contraenti si ispirano ai principi seguenti: 1. Le Parti contraenti cooperano e, ove opportuno, si assistono reciprocamente nell'elaborare e nell'attuare politiche, leggi e regolamenti di efficienza energetica. 2. Le Parti contraenti stabiliscono politiche di efficienza energetica e opportuni quadri giuridici e regolamentari atti a promuovere, tra l'altro: a) l'efficiente funzionamento dei meccanismi di mercato, compresa una formazione dei prezzi sulla base delle leggi del mercato e una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali; b) la riduzione degli ostacoli all'efficienza energetica, stimolando così gli investimenti; c) i meccanismi per il finanziamento di iniziative a favore dell'efficienza energetica; d) l'educazione e la sensibilizzazione; e) la diffusione e il trasferimento di tecnologie: f) la trasparenza dei quadri giuridici e regolamentari. 3. Le Parti contraenti si adoperano per realizzare in pieno i benefici dell'efficienza energetica nell'intero ciclo dell'energia. A tal fine esse formulano e attuano nell'ambito delle loro migliori competenze, politiche di efficienza energetica e azioni di cooperazione o coordinate, basate sul rapporto costo/efficacia e sull'efficienza economica, tenendo debitamente conto degli aspetti ambientali. 4. Le politiche di efficienza energetica comprendono misure a breve termine per adattare le prassi precedenti e misure a lungo termine per migliorare l'efficienza energetica in tutto il ciclo dell'energia. 5. Nel cooperare per raggiungere gli obiettivi del presente protocollo, le Parti contraenti tengono conto delle differenze tra le Parti contraenti in termini di effetti nocivi e costi di riduzione. 6. Le Parti contraenti riconoscono il ruolo essenziale del settore privato. Esse incoraggiano interventi da parte dei servizi pubblici, delle autorità responsabili e delle agenzie specializzate nonché una stretta cooperazione tra le industrie e le amministrazioni. 7. L'azione di cooperazione o coordinata tiene conto dei principi pertinenti adottati negli accordi internazionali intesi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, sottoscritti dalle parti contraenti. 8. Le Parti contraenti si avvalgono pienamente dei lavori e dell'esperienza degli organismi internazionali o di altro genere competenti e si adoperano per evitare duplicazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-p-3

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