TrattatoParte II

Art. 3

MERCATI INTERNAZIONALI

In vigore dal 5 dic 1997
MERCATI INTERNAZIONALI Le Parti contraenti si adoperano per promuovere l'accesso ai mercati internazionali in termini commerciali e, in generale, per sviluppare un mercato aperto e competitivo per i materiali e prodotti energetici.
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