Trattato›Parte II
Art. 8
TRASFERIMENTO Dl TECNOLOGIA
In vigore dal 5 dic 1997
TRASFERIMENTO Dl TECNOLOGIA
1. Le Parti contraenti convengono di promuovere l'accesso alla tecnologia energetica e il suo trasferimento su base commerciale e non discriminatoria per favorire l'efficienza degli scambi di materiali e prodotti energetici e l'investimento e per realizzare gli obiettivi della Carta, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti rispettivi nonché per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
2. Le Parti contraenti di conseguenza, nella misura necessaria a dare esecuzione al paragrafo 1, eliminano pertanto gli ostacoli esistenti, astenendosi altresì dal crearne di nuovi, ai trasferimenti di tecnologia nel campo dei materiali e prodotti energetici e relative apparecchiature e servizi, fermi restando l'obbligo di non proliferazione e altri obblighi internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-t-8